In tema di compensi spettanti al personale del Ssn, il comma 3 dell'art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del Ssn, non costituisce soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una "soluzione di continuità" nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinuncia a far valere la prevista nullità.