Rassegna di giurisprudenza
23/03/2018

Sentenze: le novità dal 19 al 23 marzo 2018

Questa settimana: - Responsabilità: illecito “endofamiliare” - Responsabilità della struttura - Responsabilità e complicanza - Criteri di liquidazione micropermanenti - Liquidazione del danno non patrimoniale - Autorizzazione istallazione apparecchiatura risonanza magnetica

Tribunale Reggio Emilia – Sezione I – Sentenza 8 febbraio 2018 : L'illecito endofamiliare si prospetta quando dalla violazione di obblighi di natura familiare derivino danni alla personalità di un componente della famiglia.Il diritto del figlio a essere educato e mantenuto dai genitori è direttamente connesso al semplice fatto materiale della procreazione (e prescinde pertanto dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di paternità); il figlio ha diritto a condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale: la violazione di tale diritto costituisce una grave violazione degli obblighi sanciti dalla Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

Tribunale Potenza – Sentenza 23 novembre 2017 : In ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura risponde:
1) a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio, laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente;
2) a titolo di responsabilità contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari;
3) a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove, in conseguenza dei propri deficit organizzativi, sia conseguito al paziente un danno alla salute, autonomamente valutabile;
4) a titolo di responsabilità precontrattuale laddove, durante le trattative e prima dell'accettazione, non abbia informato il paziente dello stato di efficienza delle proprie strumentazioni e dotazioni strutturali.

Tribunale Caltagirone – Sezione Unica - Sentenza 9 febbraio 2018 : Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, "La nozione clinico-medica di complicanza, insomma, non si traduce tout court nel campo della responsabilità civile in un fattore di esclusione della colpa medica (così come, corrispondentemente, un fatto ignoto come complicanza alle statistiche sanitarie è astrattamente idoneo a scagionare il medico, se imprevedibile o inevitabile), perché, se un processo patologico avverso è statisticamente conosciuto - ed è, dunque, in linguaggio medico, una complicanza - ma si può sia prevedere, sia evitare, nulla sul piano del diritto muta nella valutazione della responsabilità del sanitario".Perciò, non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile".

Tribunale Milano – Sezione I – Sentenza 16 febbraio 2018 : In merito alla quantificazione dei danni, occorre premettere che debba trovare applicazione l'art. 7, comma 4, L. n. 24 del 2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia da risarcire sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.Nel caso in esame l'applicazione della c.d. legge Gelli-Bianco a fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale sulla base, appunto, delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni.Ciò posto, si deve ritenere pertanto operativo il richiamo svolto dall'art. 7 agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9% anche relativamente a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco

Tribunale Savona – Sentenza 22 gennaio 2018 : Il giudice di merito deve liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: - quali pregiudizi sono stati accertati; - con quali criteri sono stati monetizzati; - con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato. In sostanza, l'aumento delle voci di danno e del quantum che può essere concesso al danneggiato sarà possibile solo con l'allegazione e la prova di quelle specifiche conseguenze indicate nell'atto di citazione, rispetto alle quali il sistema tabellare - per come è costruito - non potrebbe essere in grado di offrire una adeguata riparazione, in quanto superiori a quelle ordinariamente riconducibili a quel tipo di lesione. Si deve trattare, cioè, di circostanze anomali ed eccezionali rispetto alla normalità dei casi, già considerata dalle tabelle milanesi.

Tar Campania Napoli – Sezione I - Sentenza 1021 del 15 febbraio 2018 : Negata l’autorizzazione all'installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica: ma il parere della Asl va necessariamente contestualizzato. Il parere aziendale costituisce momento istruttorio indefettibile del procedimento autorizzatorio e nel caso di specie lo stesso è mancato rispetto al momento di adozione dell'impugnato diniego; né potrebbe validamente sostenersene la sussistenza grazie al rinvio per relationem operato nel diniego impugnato al parere espresso dalla ASL in occasione di una precedente istanza di autorizzazione del centro ricorrente; difatti, pur non disconoscendosi affatto la possibilità di una soluzione motivazionale indiretta, nel caso di specie il richiamo operato a tale parere, risulta inevitabilmente illegittimo dal punto di vista temporale, essendo necessaria una valutazione del fabbisogno aziendale attuale e non di quello risalente ad un anno addietro.

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