Rassegna di giurisprudenza
16/03/2018

Sentenze: le novità dal 12 al 16 marzo 2018

Questa settimana: - UE: Abuso Contratti a termine va risarcito; - Legge 104: i permessi sono identici nel part time; - Nomina del Direttore Generale; - Consenso informato: quando decide l’equipe medica; - Assunzione psicologi in Asl; - Assistenza generica e accompagnamento; - Malattia da stress lavorativo: indennizzo INAIL

CGUE – causa C-494/16: la Corte di Giustizia europea torna sull’abuso di contratti a termine nella PA, sostenendo che il lavoratore precario va risarcito e il responsabile sanzionato, ma non è necessaria la stabilizzazione del contratto di lavoro. Il Tribunale di Trapani aveva chiesto alla Corte di Lussemburgo se la normativa italiana rispettasse i principi di equivalenza ed effettività stabiliti dalla normativa europea.Nella sentenza la Corte Europea ribadisce che gli Stati membri hanno discrezionalità nella scelta degli strumenti per contrastare l’abuso dei contratti a termine e che il diritto europeo non prevede l’obbligo di far conseguire all’abuso stesso la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza n. 4069 del 20/02/2018: I giudici chiariscono che la misura prevista dall’art. 33 L. 104/1992: “è destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dall'art. 33 della L n. 104/1992, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno”. Inoltre, la fruizione di tali permessi non costituisce un irragionevole sacrificio per il datore di lavoro. Sulla base di ciò la Corte respinge il ricorso promosso dall’Inps.

Tar Valle d’Aosta – Sezione Unica – Sentenza n. 14 del 14/02/2018: Il provvedimento di nomina del direttore generale di una Asl va motivato; la nomina anche fiduciaria, non può legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda conto della ragione della scelta operata, evidenziando la maggiore rispondenza del candidato prescelto rispetto alle caratteristiche dell'incarico ed ai compiti che esso comporta, pena, in caso contrario, lo sconfinamento nell'arbitrio.

Tribunale di Modena – II Sezione Civile – decreto del 18 gennaio 2018: Il consenso informato è un elemento base del rapporto fra medico e paziente, ma in caso di necessità di un intervento salvavita a cui lo stesso paziente non può acconsentire, non lo è più. Questo principio vale a maggior ragione, secondo il Tribunale di Modena anche in base alle ultime modifiche che la legge sul biotestamento ha apportato in materia di consenso informato. Il caso è quello di un paziente in stato di incoscienza per il quale l’amministratore di sostegno a cui era stato affidato aveva chiesto al Tribunale l’autorizzazione per una tracheotomia.

Tar Abruzzo – I Sezione – sentenza n. 58/2018: Il procedimento indetto dalla Asl intimata per il reclutamento di sei psicologi, ancorché condotto nelle forme della procedura concorsuale, per soli titoli, con l'indizione del bando e l'approvazione della graduatoria, non è strumentale alla costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ma, come previsto nel bando stesso, è preordinato al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.

Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza 5068/2018 : Per la Cassazione la misura dell’indennità di accompagnamento non spetta se l’assistenza assistenza appare generica e collegata solo ad attività strumentali e non essenziali. L’indennità richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e alternativamente dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana.

Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza 5066/2018 : Le malattie contratte a causa dello stresso lavorativo vanno indennizzate dall’Inail a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno correlate a rischi considerati specificatamente nelle apposite tabelle.

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