Tribunali
01/02/2018

Tribunale Roma - Sez. XIII - sentenza 1° febbraio 2018 Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulla portata dell'art. 2336 c.c.

Leggendo l'articolo 2336 del codice civile sotto la luce della legge Gelli, deve rilevarsi che non può ritenersi in colpa ("da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa") il medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere da quali siano i risultati dell'intervento che abbia effettuato. Ciò in ragione degli artt. 5, 6 e 7 della legge 24/2017, che hanno parametrato la sussistenza o l'intensità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche.

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