Leggendo l'articolo 2336 del codice civile sotto la luce della legge Gelli, deve rilevarsi che non può ritenersi in colpa ("da intendersi grave e quindi giuridicamente significativa") il medico che, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, si sia attenuto alle linee guida o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, a prescindere da quali siano i risultati dell'intervento che abbia effettuato. Ciò in ragione degli artt. 5, 6 e 7 della legge 24/2017, che hanno parametrato la sussistenza o l'intensità della colpa al rispetto o meno di linee guida e buone pratiche cliniche.