Rassegna di giurisprudenza
23/02/2018

Sentenze: le novità 19-23 febbraio 2018

Questa settimana: - Responsabilità: nesso di causalità; - Responsabilità civile medica: prodotto assicurativo; - Ferie: monetizzazione a fine rapporto;

Cassazione Civile – Sezione III - Ordinanza n. 3693/2018: Al fine dell’affermazione della responsabilità del sanitario, non è sufficiente la semplice individuazione di profili di colpa nella sua condotta ma, come ribadito nell’ordinanza, è indispensabile anche l’accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato dal paziente.

Tar Lazio – Sezione II ter - Sentenza n. 640/2018: Non è condivisibile la tesi secondo cui i medici sarebbero da qualificare come “professionisti” ed avrebbero una competenza superiore alla media nel valutare il contenuto del prodotto assicurativo offerto, posto che i medici sono comunque qualificabili come “consumatori” quando stipulano una polizza assicurativa sul mercato. L'IVASS aveva chiesto alla Compagnia di disciplinare in separati articoli i singoli regimi, con maggiore puntualizzazione circa il carattere di primo o secondo rischio delle coperture offerte. L’impresa invece ha continuato a disciplinare in un unico articolo le varie fattispecie. Pertanto correttamente IVASS ha ritenuto la misura non adeguata a realizzare le finalità di trasparenza e correttezza richieste. Così come in contrasto con le finalità di trasparenza e correttezza risulta la decisione dell’impresa di cancellare del tutto la copertura a favore del medico a primo rischio, trattandosi, nel caso specifico, di un’esclusione non chiaramente percepibile.

Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 2496/2018: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2496/2018, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione è obbligata al pagamento delle ferie residue per il dipendente prossimo alla pensione, a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dallo stesso durante il rapporto di lavoro. La fattispecie fa riferimento ad un lavoratore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che aveva lavorato fino al giorno del suo pensionamento maturando un residuo di ferie di 52 giorni. A fronte del diniego alla monetizzazione delle stesse, il lavoratore si è rivolto al giudice del lavoro che, in primo grado ha respinto la domanda, mentre la Corte d’appello in riforma della sentenza del tribunale ha accolto la domanda e condannato la PA al pagamento del trattamento economico sostitutivo. La Cassazione “specifica che dal mancato godimento delle ferie deriva diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, salvo se il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito”.

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