Cassazione Sezione Lavoro
18/01/2018

Cassazione Lavoro - sentenza n. 1173/2018 Il lavoratore in malattia può dedicarsi ad attività ludiche

, purché non ritardi la guarigione

Il lavoratore dipendente in malattia, sia del settore pubblico che di quello privato, deve ottemperare ad una serie di obblighi, tra i quali la reperibilità al domicilio indicato nel certificato medico di malattia per gli eventuali accertamenti sanitari nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente. Inoltre, deve attenersi ai doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore di lavoro, adottando una condotta che non pregiudichi né ritardi la guarigione e, di conseguenza, il pronto rientro in servizio.

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