Cassazione Sezione Lavoro
01/12/2017

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 28879/2017 Diritto soggettivo a qualifica direttore sanitario

Nell’ipotesi di un rapporto di lavoro di un dirigente iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 29/1993, il diritto soggettivo pieno alla qualifica non può permanere in quanto tale dopo l’entrata in vigore della riforma del pubblico impiego per evidente incompatibilità con la disciplina della dirigenza contenuta in tale riforma, i cui principi si rinvengono anche negli artt. 15 e ss. del d.lgs. 502/1992 specificamente dedicato alla dirigenza sanitaria del Ssn.

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