Consiglio di Stato
11/12/2017

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5840/2017 Le funzioni del fisioteapista sono meramente esecutive

Le funzioni del fisioteapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra

Nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un'equipe della quale fa parte anche il fisioterapista.

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