Tar
29/11/2017

Tar Toscana - Sezione III - sentenza n. 1473/2017 Giudizio di equivalenza di biologici

Giudizio di equivalenza di biologici deve essere sorretto da adeguata istruttoria

Se le autorità nazionali ed Europee hanno sancito l'impossibilità di stabilire in astratto una piena sostituibilità fra farmaci biologici diversi basati sul medesimo principio attivo, ciò significa che ogni decisione amministrativa che implichi la previa formulazione di un giudizio di equivalenza di medicinali di origine biologica deve essere sorretta da una adeguata istruttoria volta a verificare se le esigenze di cura per le quali i due prodotti devono essere impiegati possano essere indifferentemente soddisfatte con l'uso dell'uno o dell'altro.

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