Cassazione Sezione Civile
30/11/-0001

Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 18334/2013

Consenso informato: obbligatorie informazioni esaustive

Il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni possibili in relazione alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporgli, affinché lo sottoscriva, un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo delle informazioni medesime.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, aggiungendo che il medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordine all'ottenimento del cosiddetto consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico che intende eseguire e soprattutto sul bilancio rischi/vantaggi.
La richiesta risarcitoria avanzata dal paziente per aver perduto la vista a seguito di un trattamento chirurgico, veniva accolta dal Tribunale e respinta in Corte d’appello.
La Corte di Cassazione, ritenendo censurabili le motivazioni dei giudici poste alla base della decisione di secondo grado (appello) ha accolto il ricorso proposto dal paziente.

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