Cassazione Sezione Civile
21/09/2017

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 21939/2017 Corretta individuazione dei criteri per la personalizzazione del danno

Ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato  attraverso i meccanismi tabellari, spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.

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