Rassegna di giurisprudenza
22/09/2017

Sentenze: le novità dal 18 al 23 settembre

Questa settimana: - Responsabilità: corretta informazione paziente - Responsabilità: un pronto interessamento del medico avrebbe evitato il danno? - Guardia medica: omissione di atti di ufficio - Contagio da emotrasfusione infetta ed indennizzo - Il medico convenzionato non rientra tra i beneficiari del DPCM del 6 marzo 2015

Tribunale di Milano – Sezione I -  Sentenza n. 4690 del 2017: La risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato, con l'ulteriore precisazione che "il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità

Corte di Cassazione Penale – Sezione V - Sentenza n. 39771 del 2017: Integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte. E’ opportuno pertanto valutare se un pronto interessamento del medico avrebbe impedito la morte intrauterina del feto.

Corte di Cassazione Penale– Sezione Laziale -  Sentenza n. 39428 del 2017: Il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l'accertamento delle reali condizioni di salute e l'adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all'esito del successivo ricovero ospedaliero.

Tribunale di Perugia– Sezione III -  Sentenza n. 1094 del 2017: L’indennizzo corrisposto al danneggiato per il contagio da emotrasfusione infetta, va integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento.Tale orientamento prende spunto dall'istituto, non codificato, della c.d. compensatio lucri cum damno, in forza del quale se dal fatto dannoso derivino (anche) conseguenza economiche favorevoli, di queste deve tenersi conto nella liquidazione del danno, sottraendole dal risarcimento, finalizzato a ristabilire la situazione in cui il danneggiato si sarebbe venuto a trovare ove il fatto dannoso non si fosse verificato. Nel caso di specie, essendo sia l'indennizzo che il risarcimento conseguenza immediata dello stesso fatto (il contagio a seguito dell'emotrasfusione), dall'importo complessivamente fissato al valore monetario attuale per il danno non patrimoniale patito dal danneggiato dovranno essere detratte, secondo il criterio per l'imputazione degli acconti nei crediti di valore, le somme che l'attore ha percepito e percepirà in forza della L. 210/1992.

Consiglio di Stato– Sezione III -  Sentenza n. 4188 del 2017: La lettura dell'intero DPCM del 6 marzo 2015, relativo alla stabilizzazione del personale precario del comparto sanità, depone nel senso di ritenere che soltanto il personale che ha prestato servizio per cinque anni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso i servizi di emergenza ed urgenza, può accedere alle procedure di stabilizzazione del personale precario.Nella fattispecie l'appellante non rientra in tale categoria, in quanto medico in convenzione, a tempo indeterminato, presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, e quindi titolare di un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, con i connotati della cosiddetta parasubordinazione

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