Rassegna di giurisprudenza
15/09/2017

Sentenze: le novità 11-15 settembre

Questa settimana: - Responsabilità: nesso eziologico - Responsabilità: ripartizione onere probatorio - Attività assistenziale e didattica - Responsabilità medica: prova

Cassazione – Sezione Civile – sezione III - Sentenza n. 18392 del 2017:Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Cassazione – Sezione Civile – sezione III - Sentenza n. 8664 del 2017:In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, con la conseguenza che qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore.

Tar Campania – sezione II - Sentenza n. 3442 del 2017: È principio cardine del sistema clinico universitario l'inscindibilità dell'attività assistenziale da quella didattica e scientifica (ex multis, Corte Cost. n. 71 del 2001); pertanto vanno adottate tutte le necessarie iniziative per il riconoscimento del diritto allo svolgimento di adeguata attività assistenziale in struttura convenzionata a cagione della violazione dei principi che regolano l'inserimento del personale medico universitario nel sistema assistenziale, come ribaditi dalla Legge n. 230/2005.

Cassazione – Sezione Penale – Sezione III - Sentenza n. 39497 del 2017: Per la Corte di Cassazione non è possibile addebitare all'infermiera di turno la responsabilità dello shock emorragico riportato da un paziente, per il solo fatto che la stessa, nonostante le lamentele di quest'ultimo, non ha allertato il medico di guardia sul peggioramento delle condizioni di salute del malato. Come si legge nella sentenza n. 39497/2017, a tal fine è infatti necessaria la prova che, nel cuore della notte, la struttura sanitaria fosse in grado di garantire gli esami di laboratorio necessari a diagnosticare la complicanza emorragica e che, se l'infermiera avesse avvisato il medico, questi avrebbe potuto compiere immediatamente gli interventi utili a impedire l'aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico. Nel caso di specie, nel corso del giudizio non era stata dimostrata nessuna di tali circostanze, né se durante la notte la condizione del paziente fosse ancora reversibile e gli interventi iniziati la mattina seguente potevano essere anticipati. Mancava, insomma, il "necessario giudizio controfattuale" che per i giudici di legittimità è indispensabile per accertare l'effettiva relazione causale tra la condotta omissiva dell'infermiera e l'evento. La relativa indagine viene quindi affidata al giudice di rinvio.

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