Cassazione Sezione Penale
29/08/2017

Cassazione Penale - Sez. III - sentenza n. 39497/2017 Occorre dimostrare che il medico poteva intervenire

Non è possibile addebitare all'infermiera di turno la responsabilità dello shock emorragico riportato da un paziente, per il solo fatto che la stessa non ha allertato il medico di guardia sul peggioramento delle condizioni di salute del malato. A tal fine è infatti necessaria la prova che, nel cuore della notte, la struttura sanitaria fosse in grado di garantire gli esami di laboratorio necessari a diagnosticare la complicanza emorragica e che, se l'infermiera avesse avvisato il medico, questi avrebbe potuto compiere immediatamente gli interventi utili a impedire l'aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico.

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