Rassegna di giurisprudenza
08/09/2017

Sentenze: le novità dal 1 al 8 settembre

Questa settimana: - Corretta informazione del paziente e consenso informato; - Responsabilità: incompletezza della cartella clinia; - Malattia: accertamenti del datore di lavoro; - Mancato riconoscimento del titolo specialistico e risarcimento danni - Sicurezza sul lavoro

Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 16503 del 2017: L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; pertanto, ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2 (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e della L. n. 833 del 1978, art. 33 (che esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), un tale obbligo è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia di accogliere la richiesta e di darvi corso.

Tribunale di Palermo – Sezione III Civile – Sentenza n. 3612 del 5 luglio 2017: quando la cartella clinica è incompleta, la prova delle lesioni e del nesso di causalità con la condotta del sanitario può essere data anche per presunzioni. Nella fattispecie la cartella clinica era stata redatta con approssimazione e si componeva di informazioni scarse che non consentivano l’acquisizione di elementi specifici con i quali documentare delle pregresse alterazioni o anomalie della paziente. Il tribunale di Palermo ha fatto leva sul principio della “vicinanza della prova” per sancire la responsabilità di una azienda sanitaria per i danni subiti da un neonato affetto da una patologia non riscontrata dagli operatori sanitar

Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza n. 19089 del 2017: In tema di lavoro subordinato, le disposizioni dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto, atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività.

Tar Basilicata – Sezione I – Sentenza n. 451 del 16 giugno 2017: sussistono sia l’illegittimità del provvedimento assunto dall’amministrazione, che non ha riconosciuto al ricorrente il giusto punteggio nella graduatoria unica regionale di medicina generale per l’anno 1998, sia il danno, consistente nella perdita di chance da parte dell’interessato di ottenere l’incarico in questione, presso una delle sedi disponibili a partire dal 1998 e fino al 2001.Sussiste la colpa dell’amministrazione, giacché in sede di controversia relativa al risarcimento del danno derivante da procedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare (non ottemperato) che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento.

Cassazione Civile – Sezione lavoro – Sentenza n. 14566 del 16 giugno 2017: Aggressione ad un infermiere al Pronto Soccorso: è onere dell’Azienda Ospedaliera provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Infatti l'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro. La responsabilità ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa espletata, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

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