Rassegna di giurisprudenza
21/07/2017

Sentenze: le novità dal 17 al 21 luglio 2017

Questa settimana: - Natura rapporto di lavoro delle Fondazioni IRCCS - Risarcimento emotrasfusioni con sangue infetto - Principio di cassa - Atto medico ed evento lesivo - Legge 104: illegittimo il trasferimento senza preavviso

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 13178/2017: Nella sentenza la Corte chiarisce la natura del rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni IRCCS. L’art. 11 del d.lgs. n. 288/2003, prevede al primo comma che il rapporto di lavoro del personale delle suddette Fondazioni ha natura privatistica. La disposizione prosegue aggiungendo che il personale già dipendente alla data di trasformazione degli IRCCS in Fondazioni IRCCS mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni che invece opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.”

CORTE D’APPELLO di Roma - Sezione I – Sentenza del 6 aprile 2017. Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992. Pertanto nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno; al contrario opinando, la vittima finirebbe per beneficiare di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto, ovvero il Ministero, due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Cassazione Civile - Sezione VI – Ordinanza n. 15439 del 21.06.2017. Ai fini della corretta imputazione dei redditi da lavoro autonomo, il fatto che la dazione dell’assegno sia “salvo buon fine”, non impedisce di commisurare alla data del percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l’esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo. Per i professionisti è valido il principio di cassa: la disponibilità della somma va inquadrata al ricevimento.

Tribunale di Taranto - Sezione III – Sentenza n. 03.05.2017. Nell'ambito della responsabilità medica, in sede civile la causalità va valutata secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ovvero "del più probabile che non". Per ricollegare, quindi, un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza, né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti.

Tar Toscana - Sezione I – Sentenza n. 926/2017. Il tar della Toscana fissa l’importante principio, che è illegittimo il diniego di trasferimento chiesto per assistenza a familiare, che non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto. Ha ricordato il Tar che il dovere di attivare il subprocedimento partecipativo di cui all’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 appare tanto più pressante per le ipotesi in cui vengono a confronto interessi di pari ma contrapposta valenza, come quello alla solidarietà familiare attraverso l’attività assistenziale domestica e al buon andamento degli apparati ed uffici, la cui composizione deve passare attraverso un ponderato bilanciamento delle esigenze assistenziali ai parenti invalidi e di quelle tese ad evitare che con l’abuso degli istituti di garanzia individuale e familiare si pervenga allo svuotamento ed inoperatività degli apparati pubblici: bilanciamento che necessita delle acquisizioni conoscitive e ponderazioni valutative che anche la partecipazione del privato fa conseguire.

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