Rassegna di giurisprudenza
14/07/2017

Sentenze: le novità dal 10 al 14 luglio

Questa settimana: - Diritto al rifiuto del trattamento terapeutico in atto - Incarichi: giurisdizione ordinaria - Scelta del medico senza limitazioni territoriali - Determinazioni della Commissione Medica Ospedaliera e del comitato di verifica - Responsabilità: lesioni al nervo linguale

Sentenze: le novità dal 10 al 14 luglio 2017

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 3058/2017: Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell'"alleanza terapeutica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico.Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 3025/2017: La controversia in ordine al conferimento di un incarico dirigenziale nel SSN, rientra nella previsione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, laddove questo devolve alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie del pubblico impiego, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, a maggior ragione ove si tratti di incarichi dirigenziali delle Aziende Sanitarie Locali, le quali godono di un regime in parte derogatorio rispetto a quello delle altre Amministrazioni. Non deve infatti trascurarsi, proprio in riferimento alle odierne Aziende Sanitarie, che esse si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, a differenza di quanto accade normalmente, per le altre Amministrazioni, per gli atti cc.dd. di macroorganizzazione; agiscono mediante atti di diritto privato; il Direttore Generale adotta l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina, sempre con atto di natura privatistica, i responsabili delle strutture operative dell'AziendaLa natura privatistica e il carattere fiduciario di tale nomina, all'esito della procedura idoneativa, rimangono tali anche nonostante le recenti riforme di tale procedura, introdotte dal DL 158/2012, conv. con mod. in L.  189/2012 (c.d. riforma Balduzzi), e la nuova formulazione dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, in quanto la più marcata procedimentalizzazione della stessa procedura, con l'assegnazione di punteggi e la formazione di una terna di nomi da parte della Commissione, e la restrizione del potere di scelta riconosciuto al Direttore Generale a tale terna, con obbligo di puntuale motivazione nell'ipotesi in cui decida di nominare il candidato che non ha conseguito il maggior punteggio, non fanno venir meno la natura idoneativa della stessa procedura, né conseguentemente radicano la diversa giurisdizione del giudice amministrativo.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 2992/2017: È illegittima la decisione aziendale di impedire che gli assistiti, residenti in altra zona del territorio regionale, appartenente ad un distretto sanitario diverso da quello nel quale operava il professionista, potessero scegliere quest'ultimo come proprio medico di medicina generale.

Cassazione lavoro – Sentenza n. 14197/2017: Se in materia di equo indennizzo è conferito a strutture medico-legali e a organi tecnici di natura pubblica il potere di accertamento della dipendenza degli infortuni da causa di servizio e, quindi, l'ascrivibilità a categoria ai fini della concessione dell'equo indennizzo, le determinazioni assunte dalla Commissione Medica Ospedaliera e dal C.P.P.O., oggi Comitato di Verifica, non hanno carattere vincolante. Il sindacato giudiziale non attiene alla verifica della illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall'organo tecnico, ma alla verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto. In tale contesto ben può il giudice ordinario, esercitando il proprio potere istruttorio d'ufficio, , disporre CTU medico-legale. In altri termini, se è vero che, in sede amministrativa, la competenza ad effettuare gli opportuni accertamenti sanitari è di competenza degli organi tecnici di volta in volta previsti dalle singole disposizioni di legge, è altrettanto vero che è sempre possibile il sindacato giudiziale delle determinazioni assunte da tali organi, ai fini dell'accertamento della esattezza delle relative determinazioni.

Corte d’Appello di Venezia – Sezione IV - Sentenza n. 868/2017: Il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la colpa del medico in quanto, ricondotta la dinamica della lesione all'attività materiale dell'assistente del medesimo, costui si sarebbe trovato nell'impossibilità di verificare l'entità della forza impiegata dall'ausiliaria nel trattenimento del lembo.  La Corte di Appello invece ha ritenuto che nella responsabilità per fatto dell'ausiliario assume fondamentale rilevanza la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulta inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

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