Rassegna di giurisprudenza
23/06/2017

Sentenze: le novità dal 19 al 23 giugno

Questa settimana: - Risarcimento danno per mancata fruizione riposo - Morte per super lavoro: condannata l’Asl - Corso di formazione: incompatibilità - Indennità per medici che assistono personale penitenziario

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 14770/201: La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost, sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”. Pertanto la sentenza impugnata nell’escludere il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, non ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali rilevanti e si è posta in contrasto con i principi di diritto indicati.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 14313/2017:L’ASP di Enna è stata condannata a risarcire gli eredi di un dipendente dell’ospedale morto per superlavoro. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il superlavoro come causa di morte di un tecnico radiologo in servizio presso l’ospedale, ritenendo responsabile l’Azienda. Per la Cassazione nel lavoro ospedaliero connotato da costanti carenze di organico, non è accettabile riversare sui dipendenti tutto l’onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti.

Consiglio di Stato – III Sezione - Sentenza n. 2171/2017: il Consiglio di Stato ha annullato l’idoneità conseguita condannando il medico alla restituzione della borsa di studio e non consentendo allo stesso l’accesso alle prove o il superamento delle stesse, a causa di una incompatibilità per avere svolto una attività lavorativa al di fuori del corso incompatibile con la frequenza a tempo pieno di questo.

Consiglio di Stato - IV sezione - Sentenza n. 2860 del 12 giugno 2017 - L'indennità ex l. 26/1991 spetta esclusivamente in favore dei medici che svolgono funzioni assistenziali in favore del personale penitenziario, in quanto è un compenso ulteriore destinato ad essere erogato in aggiunta all'indennità cosidetta ordinaria ai sanitari i quali, oltre ad occuparsi dei detenuti svolgono anche prestazioni in favore del personale di custodia. L'emolumento ha pertanto una finalità compensativa.

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