Poiché l'intervento si è concretato in un'ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si realizza un danno evento, ossia una lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza patita per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento. È questo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione, che ha in parte accolto il ricorso per risarcimento danni avanzato da una paziente a seguito dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposta in una Casa di Cura.