Rassegna di giurisprudenza
26/05/2017

Sentenze: le novità dal 22 al 26 maggio

Questa settimana: -Responsabilità è complicanza - Responsabilità e compagnia assicuratrice - Omicidio colposo e triage

Tribunale Trieste – Sentenza 18/03/2017: Al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria. Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico.

Corte dei Conti – Sentenza n. 100 dell’ 11/05/2017: Nell'ambito della responsabilità medica per malpractice avanti alla Corte dei Conti, non trovano ingresso rapporti strettamente civilistici tra il presunto responsabile e la compagnia di assicurazione, la quale non potrebbe esser chiamata in causa a garanzia dell'assicurato, posto che detta chiamata comporterebbe la sottoposizione al giudizio contabile di profili inerenti il rapporto interno tra assicurazione e assicurato governato da regole civilistiche e sottoposto alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di soggetto privato nei confronti del quale la Corte non può giudicare.

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 18100/2017: E’ responsabile per omicidio colposo del paziente giunto al pronto soccorso, con infarto in corso, l’infermiere che ha errato la valutazione assegnandogli un codice verde.

Tar Lazio –Sezione III quater - Sentenza n. 5917/2017: Per quanto riguarda l'attività professionale gli enti destinatari della disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria sono, ai sensi, dell'art.1, comma 4 della L. n. 120/2007 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico ma non quelli di diritto privato. La Regione Lazio ha disciplinato l'attività professionale intramuraria prevedendo all'art. 1 che questa può essere esercitata dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dipendenti delle aziende ed enti del SSR, con rapporto di lavoro esclusivo, in nome e per conto dell'ente di appartenenza ma al di fuori dell'orario di servizio e all'interno delle strutture del SSR; pertanto, l'attività libero-professionale intramoenia in regime di ricovero non è applicabile all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, i cui medici, se consentito da altre disposizioni, possono svolgere attività privata presso altre strutture private.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it