Solo in ipotesi di assoluta mancanza di riscontro clinico i diritti inviolabili della persona, consacrati a livello costituzionale, possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone.