Il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di aver frequentato un corso di specializzazione senza essere remunerato.