Ai sensi dell'art. 29 comma 2, del Dpr 20 dicembre 1979 n. 761, al personale del comparto della sanità - in deroga al generale principio dell'irrilevanza nel settore del pubblico impiego, ai fini giuridici ed economici, dello svolgimento delle mansioni superiori - è riconosciuta la retribuibilità delle stesse.