In materia sanitaria, lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell'aiuto, oltre il periodo di giorni 60 per anno solare, attribuisce al sanitario il diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall'adozione di un formale atto di incarico da parte dell'Amministrazione. Non è infatti concepibile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.