Avendo il medico l'obbligo di controllare la completezza e la esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati, la relativa violazione non solo comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, di un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale, ma consente, altresì, di fare ricorso alle presunzioni per meglio supportare la pretesa risarcitoria, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.