La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.