Un figlio non può fruire del permesso di due ore giornaliere per assistere la madre gravemente malata
I giudici giungono alla conclusione che le 2 ore al giorno pretese dall’istante sono un permesso fruibile in via esclusiva dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre, anche adottivi, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino gravemente disabile. L’art. 33, comma 2 della legge n. 104/1992, nel disporre che i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, rinviano ad una norma che è stata abrogata e il cui contenuto precettivo si rinviene ora nell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001.