L’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 115/2005 prevede che «conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela». La suddetta norma riguarda «unicamente gli esami di abilitazione professionale» e non anche gli esami di accesso ai corsi di laurea.