Tribunali
23/08/2016

Tribunale Milano - Sez. I - sentenza 23 agosto 2016 Responsabilità risarcitoria del medico va ricondotta a fatto illecito

Ove l'attrice agisca anche nei confronti del medico, senza allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale con lo stesso concluso, deve ritenersi che il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria sia contrattuale, mentre il rapporto il professionista (esercente la professione sanitaria) sia di natura extracontrattuale (qualificazione che rende irrilevante l'esame dell'eccezione di prescrizione e decadenza, ex art. 2222, formulata dalla difesa del convenuto).

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