La Corte di Cassazione ha affermato che “non v'è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all'osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168 e nell’allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico”.