In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia, possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale l'efficienza della condotta rispetto all'evento, così da ascrivere il fatto dannoso interamente all'autore della stessa, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica.