La struttura sanitaria, nel caso di intervento di urgenza, non può invocare l'esimente dello stato di necessità
Non può invocarsi che una struttura sanitaria, che esegua all'interno di essa un intervento chirurgico di urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex articolo 2045 dei danni riportati dei pazienti, ove gli stessi abbiano subito un danno ingiusto. Ne consegue che all'interno di tale situazione si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria.