Cassazione Sezione Civile
23/07/2014

Cassazione Civile - Sez. VI - sentenza n. 16798/2014 Risarcimento specializzandi: no rivalutazione e perdita di "chance"

Il risarcimento del danno in favore dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 comporta esclusivamente gli interessi e non anche la rivalutazione salva la prova del maggior danno subito e dalla messa in mora in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. 370/1999, l'obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un'obbligazione di valuta. In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha anche escluso il risarcimento del danno da perdita di chance che esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it