Cassazione Sezione Lavoro
30/06/2016

Cassazione Lavoro - sentenza n. 13455/2016 Rientro tutelato per la neomamma

La lavoratrice diventata mamma ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità nella stessa unità aziendale di provenienza o in altra unità produttiva nell’ambito del medesimo comune. A sancirlo è l’art. 56 del d.lgs. 151/2001 . Non è, perciò, ingiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, risultando il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro privo di legittimità. È questo il principio espresso dalla Cassazione, la quale afferma che, per valutare la legittimità del licenziamento per prolungata assenza dal lavoro, intimato nei confronti di una lavoratrice madre al rientro in servizio, non si può prescindere dall’applicazione delle speciali garanzie poste dal d.lgs. 151/2001 a tutela della maternità.

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