Consiglio di Stato
12/11/2014

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5583/2014 Il dirigente medico può ricoprire la carica di consigliere comunale

La disciplina legislativa introdotta dal d.lgs. n. 39/13 dispone l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico». Appare chiaro che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle ASL che nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate “dirigenziali”.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it