Nel cassare con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Roma gli Ermellini stabiliscono, tra gli altri, il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: “Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 165/200, art. 2, non si applicano le modificazioni apportate dalla legge n. 92/2012 all’art. 18 della legge n. 300/1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 92/2012 resta quella prevista dall’art. 18 della legge 300/1970 nel testo antecedente la riforma”.