Consiglio di Stato
31/03/2016

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 1258/2016 Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaire

L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaire non ha effetti limitati nel tempo

L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria viene rilasciata a chi possiede i requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi, stabiliti dall'allegato al DPR 14 gennaio 1997. Tuttavia, poiché l'autorizzazione concerne l'erogazione di prestazioni a totale carico dell'utente privato e non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale, le strutture autorizzate non sono soggette ai limiti dei tetti di spesa e vengono prese in considerazione nell'attività programmatoria regionale in misura ben più attenuata (nel limite, appunto, della richiamata verifica di "compatibilità" e del possesso di requisiti minimi).

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