Corti d'Appello
21/04/2016

Corte d'Appello Napoli - sentenza n. 1643/2016 Incongrua liquidazione del danno non patrimoniale

Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito  il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano cui la Suprema Corte riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. e salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono.

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