L’INPS, con la circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, fornisce istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2016 in poi si ha la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.