Cassazione Sezione Civile
11/03/2016

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 4764/2016 Morte della gestante per ritardata esecuzione di taglio cesareo

Nella responsabilità contrattuale e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempi-mento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

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