La Suprema Corte ha confermato l’esclusione del risarcimento del danno ribadendo un profilo già tracciato in tema di lesione del diritto alla riservatezza, osservando che tale lesione determina un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., al quale, tuttavia, non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità ed a prescindere anche dalla difficoltà della relativa prova.