Specializzazione medicina e chirurgia, contratti formazione specialistica
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri rispetto all'art. 3 della legge Regione Veneto n. 9/2013 in materia di Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. La disposizione impugnata stabilisce che “Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole al contratto di formazione specialistica di cui al Dpcm 6 luglio 2007.