Prove di ammissione al Corso di Formazione in Mg, non è richiesta la vigilanza dei candidati
Nel caso di prove selettive per l’ammissione al Corso di Formazione in Medicina Generale, in assenza di un Comitato di Vigilanza, non si ha violazione dell’art. 9 del DPR n. 487/1994, che prescriverebbe, in caso di prove dislocate su più sedi, la costituzione dello stesso in ogni sede in cui si svolge la prova, atteso che il decreto citato contiene le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi, e si applica pertanto ai concorsi finalizzati all’assunzione nel pubblico impiego; il caso di specie è diverso, trattandosi di selezione volta alla partecipazione ad un corso di formazione triennale finanziato con borse di studio.