È incostituzionale l’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47/2014 che estende alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia le norme sulla stabilizzazione del personale precario dell’ente regionale che la disciplina statale di principio ha esclusivamente riferito all’apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale. L’articolo viola l’art. 117 della Costituzione che regola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.