Cassazione Sezione Lavoro
19/02/2016

Cassazione Lavoro - sentenza n. 3291/2016 Lo "straining" è risarcibile se mina l'integrità fisica e morale dell'individuo

Lo straining si definisce come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente della condizione lavorativa. I parametri di riconoscimento dello straining sono: l’ambiente lavorativo; la frequenza e durata dell'azione ostile; se le azioni subite appartengono ad una delle categorie tipizzati della scienza (quali gli attacchi ai contatti umani, l’isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minaccia di violenza); posizione di costante inferiorità percepita come permanente.

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