Le casse privatizzate mantengono “il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza”
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui, disponendo che lo statuto degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private sia ispirato a criteri di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, stabilisce che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti.