Il giudice del lavoro ha riconosciuto ai medici che svolgono le funzioni di “primario”, senza conferimento dell’incarico con apposito provvedimento del Direttore Generale o di quello sanitario, non solo il diritto all’indennità di sostituzione ex art 18 c. 4 CCNL della Dirigenza medica, ma anche il diritto alle differenze retributive tra dirigente medico di II livello e dirigente medico di I livello, relativamente alla retribuzione di posizione.