Cassazione Sezione Civile
30/11/-0001

Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 1361/2014

È risarcibile il danno in caso di morte immediata o istantanea?

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita e' garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo rispetto al danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo ne' la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, ne' l'intensita' della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilita' della propria fine. La liquidazione del danno da perdita della vita deve compiersi in applicazione dell'art. 1226 codice civile, essendo rimessa alla discrezionalita' del giudice di merito l'individuazione di criteri che consentano di pervenire ad un equo ristoro.

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