In presenza di una richiesta di risarcimento danni, la Casa di cura risponde sia per inadempimento proprio, per non aver eseguito correttamente la prestazione, sia per fatto del dipendente, incorso in ipotesi di responsabilità professionale. In assenza di prova sulla ripartizione delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell'equivalenza, oltre a quello della solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti.