Corte Costituzionale
26/06/2002

Corte Costituzionale - sentenza n. 282/2002 Autonomia decisionale medici

Responsabilità patrimoniale. Autonomia decisionale medici riconosciuta da Consulta

È costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche n. 26/2001, che dispone la sospensione, su tutto il territorio della regione, della applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), della pratica della lobotomia pre-frontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tali terapie, applicate secondo protocolli specifici, sono sperimentalmente dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.
 

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